La norma secondo la quale occorre che «l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto», in ordine alla quale pende una procedura di infrazione per la quale lo Stato italiano non ha ancora dato nessuna risposta, va comunque interpretata (e non da ora) in senso comunitariamente orientato. Dura a morire l’ideologia sul subappalto come male radicale. Il webinar (24 marzo 2021).
In Italia c’è assoluta mancanza di trasparenza nell’affidare il diritto di prelazione a un «proponente». Basta mettersi d’accordo al bar o alla partita o meglio ancora in trattoria di fronte a un buon rosso e il giochino è fatto: “Tu presenta la proposta, il tecnico le dà un’occhiata e una sforbiciatina, ci accordiamo e la prelazione è tua. Cioè il contratto è tuo, hai capito?”
Non sembrano ipotizzabili altri aggiornamenti, perché ne abbiamo veramente viste di tutte.
Indichiamo l’approccio ordinato alle procedure negoziate sotto soglia comunitaria. La questione è anzitutto di sostanza, e poi di terminologia. Ma l’uso di una terminologia errata (o confusionaria o incomprensibile o equivoca o meramente inventiva) non può cambiare la sostanza, in un necessario approccio pragmatico alla materia da parte del RUP.
Dalla stesura della disciplina di gara alla definitiva aggiudicazione. Marzo 2023: appalti integrati PNRR, predisposti due disciplinari di gara.
La confusa, incredibile, tesi dell’ANAC, che legittima l’invito delle sole ditte con sede legale in zona, bastando solo dare motivazione «in ossequio al principio di massima trasparenza» (sic), anche se, forse, sarebbe meglio «acquisire la manifestazione di interesse di tutti gli operatori economici» interessati. I “localisti”, che sono tanti, esultano (accanto a chi non prende mai posizione). Maxi-bevuta in spiaggia con i balneari. Verso gli appalti a "chilometro zero" e verso il recupero dei principi autarchici della Contabilità di Stato? Si consiglia all'ANAC romana la lettura di questa giurisprudenza sul tema in discorso.
Fino a sotto EUR 130.000, «la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici», nel «rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici». Nessuno che c’abbia messo la faccia, nessuno a tutt'oggi 15 ottobre 2021, nel dire che cosa voglia esattamenente dire «rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici».
QUESITO: «Non ci torna la tesi dell’ANAC espressa nella delibera n. 44 del 22 gennaio 2020. In base ai dati emergenti, il Consorzio stabile non era affatto da escludersi». Siamo perfettamente d’accordo e lo dimostriamo.
Un requisito di esecuzione viene confuso con un requisito di partecipazione. Alla fine tutto si riduce, in disparte la già dovuta applicabilità ordinaria del D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. i), a far rendere in sede di documentazione amministrativa tre dichiarazioni, due ad opzione dell’operatore economico, l'altra obbligatoria comunque. Qui e nei webinar. Da aggiungere che i criteri premiali indicati dalla norma non hanno ovviamente, come di principio, nessuna valenza...
La norma: «1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» (art. 49, comma 1).
La sentenza della C.G.U.E. che ha considerato contrastante con la direttiva comunitaria l’art. 83, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 («La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria»), rende da disapplicarsi tutto il comma 2 dell’art. 92 del d.P.R. 207/2010 o solo il principio della qualificazione-esecuzione maggioritaria per la capogruppo del raggruppamento orizzontale? Anche nel webinar su qualificazione, subappalto e raggruppamenti nei lavori pubblici. Cfr. anche la questione di come regolarsi per le gare pendenti alla data della sentenza.
Il quadro tematico di analisi.
Perché serve un avviso indicativo? E serve anche in caso di proposta o proposte già presentate. L’assistenza giuridica e il coordinamento delle professionalità tecnica ed economico-finanziaria. Scarica l'aggiornato schema di convenzione di supporto al RUP, con addebito dei costi al concessionario “a buon esito” della procedura: dall'avviso indicativo all'individuazione del promotore; dal bando di gara "a valle" (con disciplinare di gara di circa n. 250 facciate e con i moduli dichiarativi integrali – oltre il DGUE – per il gestore del servizio, per il team dei progettisti, per l'esecutore dei lavori) alla definitiva aggiudicazione. Il contratto di concessione di lavori: lo schema-tipo...
Il subappalto totale al 40% significa ancora subappalto al 100% (in disparte il problema per le SIOS nei lavori pubblici): è necessario e sufficiente, infatti, continuare ad applicare gli auto-esecutivi principi comunitari. La duplicazione di una previsione già pleonastica nello "sblocca cantieri". Le altre proroghe recate dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183. Il webinar.
1. Per il “decreto semplificazioni”, fino (per ora) al 31 dicembre 2021, non ci sarebbe da porsi nessun problema in quanto l’«esclusione automatica» sarebbe sempre ammessa e quindi sarebbe proprio e comunque dovuta. In tal senso anche un T.A.R..
Se l’operatore economico non aggiudicatario non ha tempestivamente impugnato l’aggiudicazione definitiva (pur non efficace), può successivamente impugnare la comunicazione con cui la stazione appaltante lo informi dell'intervenuta verifica positiva dei requisiti? Per converso, se l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva (pur non efficace) è stata proposta, l’interessato è tenuto a ricorrere anche avverso l’atto con cui si rende noto il positivo superamento della verifica dei requisiti?
È nulla quaestio.
IVA: articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La vexata quaestio per i consorzi stabili in servizi e forniture: ma allora il principio del “cumulo alla rinfusa” è venuto meno o no? Si riporta L’orientamento per il quale, con lo “sblocca cantieri”, non sarebbe cambiato nulla. In sostanza il consorzio stabile – proprio in virtù del principio del “cumulo alla rinfusa” – si potrebbe giovare alla bisogna, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse che pure non siano individuate per l’esecuzione. E quindi sarebbe tutt’altro che vero che, in caso di eventuale designazione di una o più consorziate esecutrici, queste, a differenza che nel caso del consorzio ordinario, debbano...
«Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture» (entrata in vigore: 3 agosto 2021). Per appalti inerenti al PNRR, al PNC e ai programmi cofinanziati. Anche nel webinar del 16 settembre 2021, sulla conversione in legge del D.L. 77/2021.
Anche quando, unitamente all’esclusione dalla gara venga annullata, per illegittimità derivata, l’aggiudicazione ad altro concorrente, all’annullamento di questa aggiudicazione non consegue mai automaticamente la dichiarazione di inefficacia del contratto frattanto stipulato.
QUESITO: «È molto diffusa (anche nei bandi di gara pubblicati in Gazzetta Ufficiale) l’adozione della seguente espressione: “procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2916, tramite RDO sul MEPA”. Ma poiché la RDO consiste in un invito, come si concilia tale caratteristica con la procedura aperta che, per definizione, è senza invito? C’è qualcosa che non torna». Anche nel webinar, con programma aggiornato al D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
I quadrimestre 2021.
Anche nel materiale di documentazione del webinar su qualificazione, subappalto e raggruppamenti nei lavori pubblici. Il T.A.R. che si riporta convalida il principio che, «nel caso di specie, la necessità che anche la consorziata incaricata di eseguire la prestazione fosse in possesso in proprio dei requisiti necessari per eseguire la prestazione era inequivocabilmente richiesta dal (…) disciplinare di gara (“per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 (…)”». La questione peraltro viene riduttivamente vista solo sotto il principio che la disciplina di bando sui criteri di ammissione non vìola ex se il principio di tassatività delle cause di esclusione. Ora,...
Qui si sostiene l’interpretazione che per i servizi, dopo il c.d. “sblocca cantieri”, non si appplichi più il principio del cumulo alla rinfusa. Un’altra vexata quaestio, ma probabilmente è preferibile per il RUP, a oggi, seguire l’altro orientamento. Per non dire poi di una terza lettura …
Obiezione proposta nel webinarsui lavori di giovedì 1° luglio 2021: «Dal 1° giugno 2021 la categoria prevalente soggiace al limite della «prevalente esecuzione» in proprio. Ma questa previsione, quanto meno sopra soglia comunitaria, non impatta nuovamente con i principi comunitari che di regola non tollerano limiti quantitativi alla possibilità di subappalto?»
«La Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta – omissis - dell’autostrada – omissis - (Italia) senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007».
Doppia tesi più unica che rara di un Consiglio di Stato. Uno dei due problemi semmai pende per i servizi (cfr. l’atto di segnalazione dell’ANAC). È la prima volta che per il settore dei lavori si afferma, invece, che la consorziata designata debba possedere attestazione-SOA e che il consorzio stabile non possa giovarsi della qualificazione-SOA di una consorziata non designata partecipante alla stessa gara (con il problema ultroneo di una verifica in sede di gara in tal senso). Per quel che ci riguarda tutto si esaurisce nel caso deciso, senza che possa parlarsi di revirement. Però si rimane interdetti dalla pronuncia, anche visto chi è il Presidente del Collegio.
Vietato, nella fattispecie, il raggruppamento tra gli operatori economici invitati singolarmente. Illegittima l’auto-tutela per illegittima ammissione del primo in graduatoria, r.t.i. formato, in violazione del suddetto divieto, per errato chiarimento della stazione appaltante. Va garantita la posizione del secondo classificato.
Anche una modifica formale e una sostanziale al D.Lgs. 50/2016 (in materia di dibattito pubblico e di incentivi).
Siccome la gara era volta ad aggiudicare un servizio complesso (del valore di quasi ventinove milioni di euro), una certa aleatorietà e imponderabilità del giudizio ci possono anche stare e quindi è nulla quaestio per il T.A.R. che si riporta! Tesi molto fantasiosa a onor del vero. Vedremo il C.d.S.!
Si va a casa, a prescindere dall’attestazione dell’Agenzia delle entrate. Il webinar, con programma aggiornato al D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
La L. 29 luglio 2021, n. 108, entra in vigore domani, sabato 31 luglio 2021. Il webinar del 16 settembre 2021, con programma aggiornato: Gli appalti pubblici, dopo la conversione in legge del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (decreto "semplificazioni 2”): in particolare, affidamento diretto e subappalto. Entra dentro e scarica il testo coordinato.
Rispetto allo schema-tipo di ANAC e MEF riguardante la sola concessione “fredda” (e comunque incompleto, ridondante, non aggiornato e soprattutto con una clausola idonea ad ingenerare un annullamento dell’alea a carico del concessionario e, in itinere, un ricorso strumentale del medesimo a richieste di revisione del PEF), un documento di consulenza sia per l’operatore economico che deve presentare una proposta di finanza di progetto sia per il RUP che deve controllarla. Con tutte le opzioni e con tutti i richiami normativi.
I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante possono considerarsi vincolanti per la commissione giudicatrice? Il principio consolidato. Il webinar, con programma aggiornato al D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
Ma occorre una motivazione che non può limitarsi ad affermazioni di principio sull’esistenza di ragioni di interesse pubblico, ma deve calarsi nell’effettivo contesto amministrativo, dando ragione dei concreti motivi per i quali la procedura di project financing è stata interrotta, quando già si era proceduto all’individuazione del soggetto proponente ed era stata bandita la procedura di gara.
La giusta nozione di selezione «di carattere preliminare e provvisorio», ciò che presupporrebbe un avviso indicativo per selezionare la proposta finale in modo concorrenziale. Cfr. anche: Concessione e finanza di progetto, nei lavori e nei servizi.
Antimafia e revisione-prezzi.
Non ha efficacia vincolante verso soggetti diversi dagli uffici cui impartisce istruzioni operative.
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea». Il testo pubblicato risulta con contenuto diverso rispetto alla bozza che era circolata sul web. L'analisi.
Se vuole partecipare tramite consorziate, il consorzio stabile ha l’onere (non l’obbligo) di operare l’opzione in sede di gara: non è ammessa indicazione postuma. Era ora, da anni, che un giudice amministratrivo affermasse il principio in modo netto.
L’ANAC considera «requisiti di partecipazione», e più precisamente «requisiti speciali» (nuovo bando-tipo n. 1, paragrafo n. 6), quelli di cui all’«articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021».
Legittima la non esclusione e l’attribuzione di un punteggio pari a zero?
La pubblicazione della determina di aggiudicazione sull’albo pretorio del Comune (vedi pacifico principio dopo la "plenaria").
Nel caso di mancata conclusione del procedimento di project financing sussiste la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione che, pur non adottando provvedimenti illegittimi, tenga un comportamento non ispirato al canone di correttezza e buona fede: i presupposti e la rilevanza della definitiva aggiudicazione. Il supporto al RUP.
Il limite del 30% di subappaltabilità di una SIOS, comunque per ordinamento interno vigente fino al 31 ottobre 2021, secondo l’ANAC è ordinariamente applicabile anche in un appalto di valore comunitario. La tesi è radicalmente errata e foriera di illegittimità per la stazione appaltante: «la Commissione conclude altresì che l’articolo 105, comma 2, terza frase, e l’articolo 105, comma 5, del decreto legislativo 50/2016 violano le disposizioni» di direttiva (procedura di infrazione). Nel caso occorre che «siffatta restrizione sia giustificata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere» (ibidem). Tale limite può quindi essere “salvato” nella singola lex specialis (senza...
«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso – Accesso alle procedure di ricorso – Azione diretta all’annullamento della decisione di aggiudicazione di un appalto – Ricorso incidentale proposto dall’aggiudicatario – Giurisprudenza della Corte costituzionale che limita i casi in cui è esperibile un ricorso per cassazione – Articolo 267 TFUE»
Se c’è un subappaltatore indicato in DGUE che assume l’OG 3 (in disparte il profilo dell’insussistenza dell’obbligo di indicarlo in sede di gara in caso di subappalto qualificatorio), è necessario e sufficiente che l’iscrizione nella white list la possegga lui soltanto o deve possederla anche la capogruppo che l’OG 3 stessa però non esegue? Il webinar, con programma aggiornato al D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
«Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro» (D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 6). Il webinar.
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (decreto legislativo – esame preliminare) – Le slide
«Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi». Il D.Lgs. impatta sull’affidamento della concessione: la prima analisi del contenuto. Il servizio di assistenza al RUP o all’impresa proponente in materia di project financing.
«Comunicazione sugli strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti le modalità di applicazione del relativo motivo di esclusione». Il webinar (14 aprile 2021).
Un parametro fondamentale per formulare l’offerta economica in una gara di lavanolo è la conoscenza della quantità esatta di biancheria piana e confezionata da dover acquistare e consegnare alle Aziende sanitarie come dotazione iniziale del noleggio. La manifesta illogicità, inoltre, della previsione di raddoppiare la logistica a livello giornaliero. Anche nel webinar, con programma aggiornato al convertito D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
QUESITO: «Nella sezione della piattaforma telematica per la gestione delle gare d’appalto il responsabile del procedimento della SUA ha dato risposta a una richiesta di chiarimenti attinente al criterio motivazionale prefissato per un criterio di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa. La commissione giudicatrice non ha però condiviso appieno il contenuto del chiarimento. Come ci si regola a questo punto?» Anche nel webinar, con programma aggiornato al convertito D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
«Nel periodo precedente al go live del nuovo sistema sono state pubblicate sul portale e inviate numerose news e comunicazioni sui passi da seguire, le scadenze da rispettare e su cosa fare per continuare a lavorare in continuità con la Pubblica Amministrazione su Acquisti in rete. Ti ricordiamo tre punti importanti». L'analisi sistematica del profilo più strettamente giuridico, invece, nel webinar sulle acquisizioni vincolate e sotto soglia comunitaria.
L’impatto delle sentenze della C.G.U.E. in materia di subappalto si ha in un appalto di lavori sotto soglia, già di EUR 140.000.
Richiede la definitiva aggiudicazione (principio che va sempre più consolidandosi). Quindi non si rompan le scatole: se si è adottata l’inversione documentale e il primo in graduatoria va escluso, si ricalcola la soglia di «esclusione automatica» e così a seguire. Ovvìa!
Addirittura illegittimo il bando (di INVITALIA) che, per valore d’affidamento inferiore alla soglia comunitaria, correttamente consente il subappalto oltre il 40% del totale. Il T.A.R. gioca sul principio (della cui correttezza è totalmente da dubitare) che, se l’interesse transfrontaliero certo non è positivamente dimostrato, e quindi nel silenzio della disciplina di gara sul punto, il medesimo non sussisterebbe (contra, D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 8). In realtà è il carattere “non transfrontaliero” che di default va sempre positivamente dimostrato al fine della non applicazione di un principio comunitario: la Commissione richiede, infatti, che «l’amministrazione aggiudicatrice abbia...
QUESITO: «A tutt’oggi, essendosi senza regolamento attuativo, si deve più correttamente parlare di progetto di fattibilità tecnica ed economica o ancora di progetto preliminare?» Anche nel webinar, con programma aggiornato al convertito D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
QUESITO: «Come ci si deve regolare con l’art. 49, comma 1, lett. a)?»