Va ammessa la sostituzione del progettista “indicato” nell’ipotesi di carenza dei requisiti in capo a quest’ultimo. Su questo punto ieri la giurisprudenza era divisa, ma oggi c’è una ragione in più che il T.A.R. non ha evidenziato e che si estende anche al caso – sconsigliato (per non dire inammissibile) – del “raggrupato”. Qui e nel webinar: «L'affidamento dei lavori pubblici con il D.Lgs. 36/2023: tutti i problemi aperti, a partire da come si individuano categoria prevalente e categorie scorporabili».