La scusabilità dell'errore in cui è incorsa la ricorrente nel non aver indicato separatamente, mediante modifica del modulo predisposto dalla stazione appaltante, degli oneri di sicurezza aziendale ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
La scusabilità dell'errore in cui è incorsa la ricorrente nel non aver indicato separatamente, mediante modifica del modulo predisposto dalla stazione appaltante, degli oneri di sicurezza aziendale ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.