Rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite della coerenza del contratto collettivo prescelto rispetto all’oggetto dell’appalto, come prescritto dall’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il quale richiede la sussistenza di una stretta connessione tra contrattazione collettiva e attività oggetto di appalto (principio pacifico).