Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS L’affidamento diretto del servizio di patrocinio in giudizio: la Corte dei Conti della Toscana conferma che è fiduciario, purché se ne dia un’«adeguata motivazione»

Non dimenticare il “gioco di sponda” (chi vuol intendere intenda) fatto in passato dal Consiglio di Stato. L’affidamento di un contratto escluso dovrebbe sempre avvenire nel rispetto del D.Lgs. 36/2023, art. 13, comma 5. Il ricorso alla figura civilistica del contratto d’opera professionale direttamente affidato è il grimaldello per uscire dall’orbita del pubblico appalto di servizio. Che la pur necessaria motivazione dell’affidamento diretto dell’appalto de quo  possa annullare la natura oggettiva della fiduciarietà del medesimo rappresenta la consueta pia illusione o furbata (a scelta del lettore): solo la concorrenza annulla la fiduciarietà reale della scelta. Ma siamo in Italia e va tutto bene così. Anche nel webinar: «Il percorso ordinato per il RUP per ogni affidamento sotto soglia comunitaria, con il nuovo codice (D.Lgs. 36/2023): dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA, alle procedure negoziate. Affidamento diretto: i due nuovi schemi integrali d'atto».

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