Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS FREE Il patto di integrità dell’ANAC e l’affidamento diretto: l’aggravamento applicativo recato da quasi tutte le stazioni appaltanti verso gli operatori economici

Si può convenire sul fatto che il modello di patto di integrità dell’ANAC sia sostanzialmente ben scritto. Tuttavia c’è un passaggio che viene interpretato in modo del tutto scorretto.

All’art. 2, comma 1, sta scritto correttamente: «Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria». Poiché si parla di «procedure di gara (…) sotto la soglia comunitaria», alla nozione si finisce col dare un’interpretazione estensiva ricomprendendovi l’«affidamento diretto».

L’«affidamento diretto» non è e non è mai stato un procedimento. La definizione ora chiaramente recata dal D.Lgs. 36/2023 ha una valenza non innovativa della figura: «1. Nel codice si intende per: (…) d) «affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante» (ALLEGATO I.1, art. 3).

«Sul piano della definizione delle procedure e degli strumenti (articolo 3), si segnala l’innovativa definizione dedicata all’affidamento diretto, che chiarisce che non si tratta di una procedura di gara, neanche nel caso di previo interpello di più operatori economici, il che, nell’ottica di scongiurare il rischio della “burocrazia difensiva”, segna anche il definitivo superamento dell’indirizzo giurisprudenziale che, in caso di affidamento diretto “comparativo”, ha ritenuto applicabile l’art. 353-bis c.p.» (relazione illustrativa). L’art. 353-bis del codice penale riguarda la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

È prassi delle stazioni appaltanti richiedere la sottoscrizione del patto di integrità anche per semplici ordinativi di spesa accettati dall’operatore economico per facta concludentia (cioè con emissione di fattura) o comunque con semplice mail (per un ordinativo di abbonamento a una rivista o a un quotidiano, per un ordinativo di iscrizione a un seminario di formazione, per esempio).

Al di là del fatto di trattarsi di spese di modico valore, è contrario alla logica elementare e alla dignità personale che un operatore economico debba accettare di vedersi escutere inesistenti garanzie provvisorie e definitive.

Lino Bellagamba, 9 novembre 2023

Il webinar
Il percorso ordinato per il RUP per ogni affidamento sotto soglia comunitaria, con il nuovo codice (D.Lgs. 36/2023): dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA, alle procedure negoziate. Affidamento diretto: i due nuovi schemi integrali d'atto.