Ovvero come bloccare proprio l’iniziativa privata, che già non c’è. Mai viste certe tesi!
«In ogni caso, è opportuna la previsione di idonee clausole contrattuali volte a scongiurare ipotesi di extra-redditività prevedendo rimedi quali una variazione della durata del contratto nel caso in cui sia dimostrato che l’operatore economico abbia conseguito più velocemente l’obiettivo del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, oppure la previsione di meccanismi di profit sharing che consentano la condivisione degli extra-profitti con l’amministrazione o con gli utenti destinatari del servizio, in caso di opere calde» (ANAC, delibera 28 marzo 2018, n. 318, linee guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti il «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato», in G.U. 20 aprile 2018, n. 92, parte I, sub-paragrafo n. 2.7).
Il rischio pieno che deve certamente sopportare il privato ha la sua naturale compensazione nella possibilità di essere un eccellente gestore. Se si pone un problema di questo tipo, vuol dire che il PEF è stato mal valutato dall’Amministrazione. Un’extra-reddittività, se c’è, va accertata da subito. Allora si chiede da subito una migliorìa significativa sul progetto, oppure un canone che va a incidere sul PEF. Oppure si riduce la durata della concessione, oppure si chiede uno standard qualitativo più alto di gestione del servizio. Ma tutto va valutato prima e le condizioni di base iniziali debbono rimanere ferme.
“FREE” – LA FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL CODICE
Curiamo per le imprese la predisposizione della «proposta» di cui all’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, comma 15.
L’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 corrisponde sostanzialmente all’art. 153 del vecchio codice. Si tratta della c.d. «finanza di progetto», attivabile anche su iniziativa del privato.
