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FREE IL VALORE DELLA CONCESSIONE

Può essere dato solo dal fatturato, che non è surrogabile dalla stima del numero dei possibili utenti.

Si osserva che «il bando di gara ha violato la previsione dell'art. 167, 1° e 2° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che impone, anche con riferimento alle concessioni, l'inserimento nel bando di gara del fatturato della concessione …

… ("valore della concessione, ...costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi").

La più recente giurisprudenza amministrativa ha, invero, rimarcato l'essenzialità ed obbligatorietà dell'indicazione nel bando di gara del valore della concessione, al fine di garantire al partecipante alla procedura la possibilità di formulare la propria offerta cognita causa, ovvero nella più completa conoscenza dei dati economici del servizio da svolgere (Tar Toscana sez. II - sentenza 1° febbraio 2017 n. 173; Cons. Stato, sez. V, sentenza 20 febbraio 2017 n. 748; sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4343).

È stato altresì osservato che la previsione dell'art. 167, 1° e 2° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che impone alla stazione appaltante di indicare nella legge di gara una stima del valore economico della concessione, ha un contenuto obbligatorio in quanto costituisce sostanziale recepimento, nell'ordinamento italiano, dell'art. 8 della direttiva del Parlamento e del Consiglio 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, senza alcuna previsione (ed in questo è una significativa differenza con la direttiva comunitaria) di soglie minime di applicabilità o di una qualche esenzione riservata alle concessioni di minore valore economico.

Deve escludersi che l'indicazione del valore stimato della concessione possa essere surrogata dalla stima del numero dei possibili utenti: l'art. 167 del l d.lgs. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 opera, infatti, un preciso riferimento a un valore della concessione stimato in termini monetari (secondo i precisi criteri di cui al quarto comma della disposizione) ed appare pertanto del tutto insufficiente l'utilizzazione di altri criteri di valutazione che, per di più, come nel caso di specie, non possono strutturalmente individuare quale sia il numero concreto di utenti interessati ad utilizzare il servizio e per quale volume di prestazioni» (T.A.R. Piemonte, I, 17 maggio 2018, n. 622).

 

“FREE” – LA FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL CODICE, DOPO LE LINEE GUIDA

Curiamo per le imprese la predisposizione della «proposta» di cui all’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, comma 15. Aggiornamento alle linee guida dell'ANAC n. 9 (G.U. 20 aprile 2018, n. 92).

 

"FREE" – LA FINANZA DI PROGETTO NEL NUOVO CODICE, DOPO LE LINEE GUIDA: ANCHE OGGI I COSTI DEL SUPPORTO AL RUP SONO ADDEBITABILI AL CONCESSIONARIO A C.D. “BUON ESITO”

L’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 corrisponde sostanzialmente all’art. 153 del vecchio codice. 

 

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