Si afferma che, se la prima gara va deserta, anche per il secondo affidamento occore «agire in modo imparziale e trasparente, predefinendo criteri di selezione e assicurando un minimo di pubblicità della propria intenzione negoziale» (che poi sarebbe il nucleo dell’art. 57 del codice, comma 6).
Proprio per quanto sopra espresso, discutibile che non occorra una commissione ad hoc.
