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LA DICHIARAZIONE “DI PUBBLICO INTERESSE” NON PUÒ ESSERE QUALIFICATA COME “ATTO AD EFFICACIA DUREVOLE” (SENTENZA 4 SETTEMBRE 2019)

L'Amministrazione – financo dopo l’avvenuta individuazione del promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato – non è comunque tenuta a dare corso alla procedura di gara (principio consolidato).

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