Possono ritenersi complementari quelle opere che da un punto di vista tecnico-esecutivo rappresentano una integrazione dell’opera principale (sì da giustificare l’affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore), che, oltre a presentare i caratteri dell’imprevedibilità, rientrano nel piano dell’opera, senza rivestire una propria individualità distinta dall’opera originaria.
Cfr. ANAC, delibera 22 aprile 2020, n. 387.
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