Il problema-chiave non è “a valle”, nella gestione della procedura, ma “a monte”, nella selezione della proposta da dichiararsi di pubblico interesse.
Detto in termini elementari: se l’operatore economico non ha una ragionevole certezza che la sua proposta sarà presa in considerazione, chi glielo farà fare di buttar via risorse finanziarie?
Appare ragionevole presumere che possano esserci contatti informali fra le parti. Ma questa naturale situazione di fatto non potrebbe essere suscettibile di ingenerare – non vogliamo dire una rilevanza penale della fattispecie – ma, quanto meno, una sostanziale carenza di trasparenza, visto che c’è in ballo un diritto di prelazione?
E se le proposte presentate sono più di una per lo stesso non programmato intervento?
E che fare, per la stazione appaltante, se l’intervento è già stato programmato?
Su questo, che è il punto di snodo della questione, va detto che occorre studiare un procedimento complessivo reale che, già fin dall’inizio, sia rispettoso dei principi fondamentali del Trattato.
Occorre pertanto, sempre, la pubblicazione di un avviso indicativo, a pena di invalidazione del procedimento. Anche in questa materia, infatti, occorre un’interpretazione della norma in senso comunitariamente orientato.
