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FREE L’incentivo di cui all’art. 113, comma 5, del codice per “remunerare” la CUC: la gara di finanza di progetto di cui all’art. 183, comma 15, e il “no” della Corte dei Conti

Per la Corte dei Conti non è ammesso l’incentivo (con il nuovo codice) per l’affidamento dei contratti di concessione.

«La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 96/2019/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto: «Alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione»» (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 25 giugno 2019, n. 15/sezaut/2019/QMIG).

Così recita l’art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016: «Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2».

Il corollario lo tragga il lettore.

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