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La disposizione dell’art. 216, comma 2, del D.L. 34/2020

La decisione amministrativa di stabilire durante il periodo di proroga del rapporto concessorio (dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2022) un canone annuo di mercato di gran lunga maggiore rispetto a quello in essere al momento della proroga è chiaramente affetta dal vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, dal momento che il legislatore ha inteso consentire la proroga unicamente al fine di favorire il “graduale recupero e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati” a causa della sospensione delle attività sportive dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19, e non già al fine di realizzare maggiori introiti per le Amministrazioni. La proroga in via generalizzata al 31.12.2023 delle concessioni etero-integra, ai sensi dell’art. 1374 c.c., il rapporto concessorio.

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