La previsione dell’obbligo di affidamento all’esterno del 40 per cento dei lavori non comporta l’alterazione dell’equilibrio del rapporto concessorio, non comporta eccessiva compressione degli interessi imprenditoriali del concedente, e, d’altra parte, non è in contrasto con il divieto del gold plating, principio inteso a evitare, specialmente nella materia dei pubblici appalti, l'introduzione, a carico delle imprese e degli operatori, di oneri burocratici aggiuntivi non essenziali e di livelli di regolazione eccessiva.
