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FREE LA CONCESSIONE NELLA NUOVA DIRETTIVA: OPZIONI E PROROGHE

Si tratta di uno degli aspetti più critici, per così dire, della concessione nella nuova direttiva.

«Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso», del «valore di eventuali forme di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione» (Dir. 2014/23/UE, art. 8, paragrafo 3, lett. a)).

1. L’opzione è la possibilità contrattuale, che l’amministrazione si riserva fin dal bando, di imporre unilateralmente al concessionario la prosecuzione del rapporto concessorio, per un tempo prestabilito.

a) Se il concessionario sarà “in perdita”, come da dati oggettivamente verificabili, non può essergli imposta la prosecuzione del rapporto contrattuale.

b) Se invece il concessionario sarà “in forte guadagno” rispetto alla media evidenziata nel PEF, l’amministrazione commetterebbe un danno erariale se esercitasse il diritto di opzione. Si deve ritornare a gara.

Stupisce che il legislatore di direttiva disciplini la concessione guardando pedissequamente all’appalto.

2. È impossibile che in sede di stima del valore della concessione si debba già tener conto di «eventuali proroghe». La proroga, anche nella concessione, è un fatto eventuale e non prevedibile ex ante (“patologico”, se si vuole) che può legittimarsi soltanto a posteriori nell’ambito della disciplina del codice dei contratti: «I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario (…) comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni» (D.Lgs. 163/2006, art. 143, comma 8).

Con questa previsione di direttiva il rischio è che si legittimi il project “all’italiana”.

 

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