“Nessuna disposizione sancisce l’obbligatorietà della presentazione del PEF nelle gare per l’affidamento delle concessioni o sanziona la mancata presentazione dello stesso con l’esclusione dalla gara. Rimane ferma la discrezionalità della stazione concedente di richiedere, tra i documenti di gara, la presentazione del PEF in relazione alle circostanze della specifica concessione da affidare e quindi di far allegare, tra i documenti di gara, il modello di PEF da presentare che poi servirà per valutare l’adeguatezza dell’offerta.” Ma una concessione senza PEF che concessione è? La prima volta che sentiamo l'interpretazione in discorso. Il servizio di assistenza giuridico-amministrativa al RUP.
