Rientrano in un ambito di valutazione tecnica riservato all’amministrazione concedente, tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (principio consolidato). Vedi anche: La funzione che assume il piano economico finanziario (PEF) nelle concessioni di lavori e di servizi.
