In proposito, la lettera dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, nella versione vigente ratione temporis (cioè in quella ante correttivo, non applicabile nella fattispecie) è chiara nell’onerare l’Amministrazione, in sede di esame delle proposte di progetto presentate, dello scrutinio della loro fattibilità alla stregua delle risultanze dei documenti tecnico-contabili allegati alle stesse.
