Nelle concessioni l’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal PEF e non può essere sostituito da giustificazioni tipiche della verifica di anomalia di cui all’art. 110 del D.Lgs. 36/2023, avendo le due verifiche carattere autonomo e non sovrapponibile. L’Amministrazione non può accettare un PEF strutturalmente in perdita. Se di poste compensative si può parlare, esse devono trovare pertinente allocazione all’interno dello stesso PEF.
