Strano, nella fattispecie, che su una proposta di novembre 2024 si sia applicata la disciplina entrata in vigore il 31 dicembre 2024 a seguito del “correttivo” (ciò anche ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 225 del codice, comma 4). Irragionevole, comunque, la previsione in avviso indicativo di: 10 punti in proporzione al fatturato specifico nella refezione scolastica; ulteriori 10 punti in base alle esperienze specifiche di project financing nel settore della refezione scolastica; 40 punti in relazione al PEF.
