Non «può che confermarsi che laddove, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, la stazione appaltante abbia affidato ad un operatore economico una concessione di costruzione e gestione, non appare consentito, in corso di esecuzione della concessione medesima, apportare modifiche sostanziali nel senso indicato». «Il contratto modificato richiede una nuova procedura di aggiudicazione».
Cfr. ANAC, parere in funzione consultiva 11 marzo 2026, n. 7.
Il supporto al RUP, per la finanza di progetto e per le gare d’appalto.
