Il controllo operato sul PEF non riguarda, propriamente, la “congruità dell’offerta”. L’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal PEF e non può essere sostituito da giustificazioni tipiche della verifica di anomalia di cui all’art. 110 del codice, avendo le due verifiche carattere autonomo e non sovrapponibile. Per converso, la verifica di congruità ex art. 110 resta applicabile alle concessioni nei limiti in cui vi sia un’offerta economica da valutare. Il supporto al RUP, per la finanza di progetto e per le gare d’appalto.
