Si osserva che «le delibere di cui si verte – come è comunque complessivamente evincibile dall’intera argomentazione dell’AGCM – riguardano una ipotesi peculiare di project financing, che non può essere disciplinata esclusivamente dall’art. 193 del Codice dei contratti pubblici, e cioè un project financing a carattere “misto”, espressamente finalizzato ad ottenere come contropartita l’affidamento di una concessione balneare a scopo turistico-ricreativo, in cui il Comune, dunque, non poteva prescindere dal rispetto, oltre che dalla normativa dettata dal Codice dei contratti pubblici, della complessiva disciplina nazionale e unionale che regolamenta l’affidamento delle concessioni demaniali».
