«In tale contesto il diritto di prelazione previsto ex lege a favore del promotore (…) non costituisce un indebito vantaggio ma (…) è previsto dall’ordinamento per incentivare il Partenariato Pubblico Privato (PPP), considerato che il promotore assume il rischio d’impresa e sostiene i costi di progettazione prima di sapere se realizzerà l’opera, sicché la prelazione serve a compensare tale rischio»! Sine glossa.
