Pertanto non può fondatamente sostenersi che il soggetto escluso dalla procedura nell’anzidetta fase prodromica non abbia interesse a conoscere l’offerta ritenuta fattibile e pertinente al fine di contestare, sia pur nei limiti consentiti dall’ampia discrezionalità tecnica che connota una simile attività, un contegno dell’amministrazione che si dimostri manifestamente illogico o irragionevole.
