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FREE I PRINCIPI PROCEDURALI CHE SI APPLICANO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZIO

Il carattere informale della gara esclude che i soggetti invitati esauriscano la platea dei potenziali concorrenti, per cui nulla osta a che un soggetto non invitato presenti la propria offerta. Inoltre, i principi sono gli stessi che per gli appalti ordinari, sia per la nomina della commissione giudicatrice, sia per l’apertura delle offerte economiche.

«La scelta del concessionario deve dunque avvenire a norma del comma 3 del citato art. 30 "previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi". Il carattere informale della gara esclude che i soggetti invitati esauriscano la platea dei potenziali concorrenti, per cui nulla osta a che un soggetto non invitato presenti la propria offerta. Non è dunque corretta la prospettazione della società ricorrente secondo cui la procedura di gara avrebbe natura ristretta: prospettazione smentita anche dalla precisa indicazione del bando secondo cui: "Alla gara possono partecipare i soggetti in possesso dei previsti requisiti…", senza alcuna distinzione tra soggetti invitati e non.

(…)

Chiarito quanto sopra, si deve rilevare che le modalità procedimentali seguite dall'Amministrazione sono illegittime perché contrastanti con la normativa vigente in materia di contratti pubblici e, in primo luogo, con i principi di trasparenza e imparzialità che devono caratterizzare qualunque procedura concorsuale, anche se informale come quella prevista dall’art. 30 del Codice stesso. Di tali principi è espressione la disposizione dettata dal citato art. 84 comma 10, secondo cui: "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte". La regola è finalizzata ad evitare che il contenuto delle offerte sia influenzato dalle preferenze che potrebbero essere attribuite ai commissari già nominati, ovvero da loro suggerimenti o da loro contatti comunque presi con “imprese amiche”; si tratta dunque di una regola espressiva di principi generali, perciò applicabile anche alle concessioni di servizi (in tal senso cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 maggio 2013 n. 13 e sez. V, 23 maggio 2011 n. 3086; nonché TAR Toscana, sez. II, 17 giugno 2014 n. 1085). E’ ovvio che la regola in questione presuppone che un'apposita commissione giudicatrice sia nominata per la valutazione delle offerte presentate in ogni singola gara; risulta dunque illegittima la procedura concorsuale di cui si controverte, essendo pacifico che un organo di tal genere non è stato né previsto, né nominato.

4.4) I principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità richiamati dall’art. 30 comma 3 del Codice dei contratti pubblici risultano violati nel caso in esame anche in relazione alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, operazioni che si sono svolte in data 1/9/2014 (come risulta dalle annotazioni sulle buste stesse), ma che non sono state in alcun modo verbalizzate. E tale comportamento risulta del tutto configgente con l’esigenza di garantire trasparenza e adeguata pubblicità alle procedure concorsuali (anche a quelle relative alla scelta del concessionario di un servizio), nel rispetto della par condicio tra i concorrenti» (T.A.R. Toscana, II, 27 gennaio 2015, n. 133).

 

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