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FREE DETERMINAZIONE ANAC SULL’ART. 33, COMMA 3-BIS, DEL CODICE: LA CONCESSIONE.

«Per quanto concerne la concessione di lavori pubblici, la norma dell’art. 33, compreso il comma 3-bis deve ritenersi applicabile a quest’ultima, in forza di quanto disposto dall’art. 142, comma 3, del Codice.

Secondo quest’ultima disposizione, infatti: «alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice», tra le quali è contenuto l’art. 33, la cui applicazione non viene derogata da nessuna disposizione del Capo II, (del Titolo III, della Parte II del Codice)».

 

La tesi dell’ANAC è corretta. Peraltro non viene menzionato l’art. 153 del codice, per le cui procedure quindi, secondo l’ANAC, non sarebbe applicabile l’art. 33, comma 3-bis: la tesi è sicuramente corretta in ordine al procedimento di cui al comma 19, in quanto, se applicato in modo comunitariamente orientato, viene lì in evidenza un momento di discrezionalità amministrativa che può essere curato direttamente solo dall’ente di riferimento.  

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