1. Le proroghe previste dalla normativa statale e regionale poste a base della vicenda non possono essere interpretate nel senso di imporre la prosecuzione degli affidamenti in essere. 2. In mancanza della necessaria adesione della controparte contrattuale, una proroga disposta in via unilaterale si pone in violazione sia del principio di libertà di impresa ex art. 41 Cost, sia dei principi comunitari in materia di obbligatorietà della gara pubblica.
