Guardate la previsione di cui all’art. 182, comma 3, primo periodo: «Il verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore economico che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio».
Tale previsione porterà il concessionario ad annullare di fatto l’alea sottesa all’operazione e a chiedere una continua revisione del piano finanziario a proprio favore. Una cuccagna per il concessionario e uno sfinimento per l’Amministrazione concedente, soggetta a ricatto continuo (come è sempre avvenuto in questi anni, in cui peraltro i principi nati con la “Merloni” e ora cancellati erano già di garanzia per l’Amministrazione stessa).
A nulla vale la previsione che segue: «La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto».
Un codice “slim”, certo, per l’Amministrazione e “fat” per il concessionario.
