«Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione» (D.Lgs. 50/2016, art. 183, comma 15). “Aridaje!”
Il diritto di prelazione deve essere una possibilità per qualsiasi operatore economico, non solo per quello che è stato prescelto sia pure con corretta discrezionalità.
Quindi, va messo a concorrenza prima che si scelga una proposta come di pubblico interesse e non dopo.
L’Autorità Nazionale Appalti Complicandi su questo profilo di anticorruzione non ha nulla da dire e la norma è sempre quella.
Non importa. Le linee guida ce le diamo da soli.
