Vedi parere, del tutto non condivisibile.
Cfr. Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, deliberazione 24 giugno 2013, n. 248.
«Il comune specifica di essere proprietario di un edificio scolastico, attualmente insufficiente per la platea scolastica servita, occorrente di diversi interventi di ristrutturazione edilizia, anche in adeguamento, per i quali l'ente ha una disponibilità finanziaria non spendibile per i vincoli in essere del cd. patto di stabilità interno.
L'amministrazione comunale di Villa Cortese vorrebbe quindi procedere, tramite l’istituto della finanza di progetto, alla realizzazione della nuova scuola primaria – su altro fondo - per un importo definito sulla base di uno studio di fattibilità.
Con successivo atto di indirizzo del consiglio comunale, a parziale rettifica di un progetto originario, erano definite le linee guida dell’operazione, che prevedono: i) la copertura dei costi dell'intervento (progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione dell'opera) a totale carico del soggetto promotore, scelto con gara ad evidenza pubblica; ii) la remunerazione dell'operatore attraverso la gestione di una nuova struttura di tipo sociale, sanitario e assistenziale da realizzare, ad opera del promotore stesso, sull'area su cui insiste l'attuale scuola elementare da dismettere, una volta realizzato il nuovo edificio; iii) la cessione del diritto di superficie sull’area su cui insiste il citato edificio scolastico al promotore, per una durata decorrente dalla data dì ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico, da definirsi a seguito di esame del piano economico-finanziario presentato; iv) il riconoscimento da parte del promotore all'ente, quale corrispettivo per l'accennata concessione del diritto di superficie, e a decorrere dalla data dì entrata in esercizio della nuova struttura socio-sanitario-assistenziale, un canone concessorio annuo».
In sostanza, nella fattispecie reale, si continua ad insistere sulla vecchia area. Se la nuova scuola è opera “fredda”, l’operazione diventa complessivamente “calda” a seguito della realizzazione di un’opera, sì collaterale, ma pur sempre facente parte di un intervento funzionalmente unitario. Addirittura ci esce un canone per l’Amministrazione. Operazione pregevole, tipica di buona finanza di progetto. Ma la Corte dei Conti lombarda che cosa ha visto?
«Nel caso di specie, tuttavia, il riferimento alla disciplina delle p.p.p., seppure richiamato nella richiesta di parere, risulta di dubbia utilità, atteso che, come esposto dal comune, la remunerazione dell’operatore dovrebbe sì avvenire tramite la gestione di una struttura, ma che tale struttura è diversa e ulteriore rispetto a quella realizzanda per conto del comune e seguirebbe, inoltre la cessione di un diritto di superficie sull’area su cui insisterebbe l’opificio necessario alla gestione dell’attività economica.
Difettando il rischio d’impresa a carico del privato (dal momento che la gestione di un’attività economica non risulterebbe imprescindibilmente connessa alla realizzazione dei favori, ma sarebbe il contenuto di una facoltà dominicale relativa a un bene concesso in proprietà) sembrerebbe più correttamente potersi trattare di un mero contratto di appalto, remunerato però tramite la cessione di un fondo attrezzato per la realizzazione di un’impresa, in quanto (come osservato dalle menzionate sezioni riunite)“La mancata sussistenza di almeno due parametri indica che l'operazione non ha realmente natura di partenariato con utilizzo di risorse private ma che, di fatto, rientra nella piena disponibilità e rischio per l'ente pubblico”.
E in effetti, come detto, la remunerazione della realizzazione dell’opera non parrebbe effettuata dall’utenza a rischio del privato, ma direttamente dal committente, difettando quindi sia il rischio di domanda che quello di disponibilità.
Tra l’altro, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del codice dei contratti, in perfetta simmetria con la giurisprudenza europea, è espressamente disposto che nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, potendo eventuali canoni corrisposti dall’amministrazione unicamente essere diretti a remunerare eventuali condizioni di favore praticate nei confronti dell’utenza.
Ovviamente, pur in presenza di un rapporto di appalto, astrattamente soggetto ai vincoli di finanza pubblica, non essendo previsto l’esborso di poste finanziarie, non si pone un problema di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica o concernenti l’indebitamento degli enti locali».
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