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FREE CONCESSIONE “CALDA” DI LAVORI: L’AGEVOLAZIONE DELL’OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO PER L’OPERATORE ECONOMICO

«Al fine di agevolare l’ottenimento del finanziamento dell’opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito» (D.Lgs. 50/2016, art. 165, c. 3, secondo periodo).

Gli atti a base di gara dovrebbero quindi agevolare l’operatore economico nell’ottenimento del finanziamento dei lavori stessi. Tuttavia, la prima funzione («reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni») non compete all’Amministrazione ma all’operatore economico privato. La seconda funzione, inerente alla «redditività del capitale» da investirsi, deve invece essere garantita a monte dall’accertata congruità del piano economico finanziario.

 

"FREE" – LA FINANZA DI PROGETTO NEL NUOVO CODICE: ANCHE OGGI I COSTI DEL SUPPORTO AL RUP SONO ADDEBITABILI AL CONCESSIONARIO A C.D. “BUON ESITO”

 

“FREE” – ASSISTENZA VELOCE E GARANTITA A “RUP” E A UFFICIO-GARE ANCHE DI IMPRESA

 

“FREE” – PREDISPOSIZIONE DELLA DISCIPLINA DI GARA E RISPOSTA ALLE DOMANDE DEI CONCORRENTI

 

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