«Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga all’articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza» (D.Lgs. 50/2016, art. 173, comma 2, primo periodo).
Così prevede l’art. 95, comma 9, primo periodo: «Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione (...) non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri».
Nel sistema-appalto si tratta di un’eccezione alla regola, che va quindi motivata «per ragioni obiettive».
Qui l’Amministrazione è invece legittimata di partenza a non stabilire i pesi dei criteri di valutazione (ovvero «di aggiudicazione», come vengono denominati).
Qualora si ricorra a questa possibilità (qui ordinariamente ammessa), si pone però con maggior rilevanza la necessità di garantire la ricostruibilità dell’iter logico che la commissione giudicatrice dovrà seguire nella sua attività valutativa, onde evitare – evidentemente – il vizio dell’eccesso di potere per carenza motivazionale.
