Le disposizioni del codice che si richiamano sono le seguenti:
«1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione» (D.Lgs. 50/2016, art. 59).
Si riporta il contenuto delle linee guida sul punto:
«L’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori è, inoltre, consentito nei casi di appalto relativo ad opere per le quali l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l’importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all’importo complessivo dei lavori. In tal caso, nella determina a contrarre è indicata la motivazione alla base della scelta della procedura, dando evidenza in modo puntuale della rilevanza dei presupposti tecnici e oggettivi, nonché l’effettiva incidenza sui tempi di realizzazione delle opere dell’affidamento separato di lavori e progettazione (art. 59, comma 1-bis, codice)» (ANAC, «Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», assunte con delibera 21 febbraio 2018, n. 138, paragrafo II, n. 5.2, in G.U. 23 marzo 2018, n. 69).
Un bell’esempio di parafrasi.
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