La norma del codice dei contratti, che limita il subappalto al 40% del totale d’appalto, va disapplicata, a pena di illegittimità (il bando non sarebbe comunque nullo, con quel che ne consegue). Il rischio pratico è grosso quando emergono categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ognuna singolarmente subappaltabile per il totale del suo importo (di lì è nato il caso).
