Ora si paga l’errore politico di aver dato a suo tempo carta bianca all’ANAC nella definizione del D.Lgs. 50/2016 in prima stesura. Rimandiamo a un nostro post (a lettura libera) del 24 aprile 2016: IL NUOVO CODICE E IL SUBAPPALTO NEI LAVORI: UNA DISCIPLINA A RISCHIO DI PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNITARIA.
E ora il caos. Non quello creativo di Pirandello. Il caos di un legislatore che tarda a por mano al problema. Il caos delle stazioni appaltanti che seguono il comunicatino dell’ANCI, che a sua volta riecheggia il comunicatino dell’ANAC, e che non tengono in nessuna considerazione il valore immediatamente cogente di una sentenza della Corte di Giustizia.
Certi RUP non vogliono sapere di disapplicare il codice dei contratti. Ti urlano in faccia se gli ipotizzi un’idea del genere. E il funzionario che redige il bando (più spesso donna) si ritrova solo e sotto attacco all’interno della stazione appaltante.
Allora la disciplina di gara se la firmi il RUP, visto che «cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure». E, se la gara la fa la CUC, la scelta è di quest'ultima e non del RUP del Comune aderente.
