«Requisiti di esecuzione – modalità di esecuzione del contratto oggetto dell’affidamento – impegno dell’operatore economico sul piano contrattuale – non sono criteri selezione».
«I requisiti di esecuzione di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 50/2016 si traducono in impegni che gli operatori economici assumono con riferimento alle modalità di esecuzione del contratto oggetto dell’affidamento - la cui eventuale inosservanza si riverbera, tra le parti, nell’ambito del rapporto contrattuale - e non consistono nella dimostrazione dell’esperienza acquisita in forza di pregressi contratti ai fini della selezione dei partecipanti» (ANAC, delibera 10 giugno 2020, n. 484).
