Che andasse a finire in un certo modo era da aspettarselo e viene anche un po’ da sorridere. Come logico e noto, nell’affidamento diretto non è di obbligatoria applicazione l’art. 95, comma 10, del codice. Non è neanche obbligatorio l’invito, né tanto meno con piattaforma. Siccome non era chiaro per gli invitati se i costi in questione dovessero essere indicati o no, il giudice amministrativo ha giocoforza dovuto negare l’automatismo espulsivo per mancata indicazione dei costi in questione.
