L’operatività della causa di esclusione ex art. 38, comma 1, lettera m-bis del codice, è differita al momento dell’iscrizione successiva all’eventuale esito sfavorevole all’impresa della verifica da parte dell’AVCP.
L’operatività della causa di esclusione ex art. 38, comma 1, lettera m-bis del codice, è differita al momento dell’iscrizione successiva all’eventuale esito sfavorevole all’impresa della verifica da parte dell’AVCP.