Addirittura illegittimo il bando (di INVITALIA) che, per valore d’affidamento inferiore alla soglia comunitaria, correttamente consente il subappalto oltre il 40% del totale. Il T.A.R. gioca sul principio (della cui correttezza è totalmente da dubitare) che, se l’interesse transfrontaliero certo non è positivamente dimostrato, e quindi nel silenzio della disciplina di gara sul punto, il medesimo non sussisterebbe (contra, D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 8). In realtà è il carattere “non transfrontaliero” che di default va sempre positivamente dimostrato al fine della non applicazione di un principio comunitario: la Commissione richiede, infatti, che «l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che l’appalto non ha un interesse transfrontaliero certo».
