Il soggetto cooptato non può acquistare lo status di concorrente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all’appalto, non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente e non può, in alcun modo, subappaltare o dichiarare di affidare a terzi una quota dei lavori.
