«L’impresa che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle categorie scorporabili, con l’eccezione delle categorie c.d. a qualificazione obbligatoria che non potendo essere direttamente eseguite dall’affidatario, qualificato solo per la prevalente, possono essere subappaltabili a imprese munite di attestazioni specifiche e adeguate».
