Ed ecco la linea interptretativa che valorizza il dato letterale: «si intende per (…) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e (…) appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, oo-ter)). Viene legittimato l’obbligo di subappalto qualificatorio in questa impostazione che, pur logicamente ammissibile in ordine all’inerenza di tali SIOS a un mero novero tipologico a prescindere dall’importo, è però tutt’altro che pacifica in quanto la norma richiamata ob relationem parla espressamente di valore che «superi il dieci per cento del (…) totale dei lavori» (art. 89, comma 11, secondo periodo).
