«Pur condividendo l’orientamento richiamato, fondato peraltro sull’espresso dettato normativo (articolo 89, comma 1 del codice appalti), occorre rilevare che altrettanto consolidato in giurisprudenza è il principio per cui l'onere di specificità nella determinazione dei mezzi aziendali messi a disposizione per l'esecuzione del contratto pubblico non deve eccedere i limiti della ragionevolezza. In conformità ai criteri di ordine civilistico, inoltre, l'obbligazione contrattuale è valida ove nel regolamento pattizio siano fissati i contenuti essenziali e non già ogni aspetto di dettaglio, definibile in sede esecutiva sulla base della concreta situazione in atto».
