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Scorporabile a qualificazione obbligatoria di EUR 222.005,21 e pretesa di qualificarsi con l’art. 28 dell’allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023

Non è ammessa – non è mai stata ammessa – quella che è una palese furbata: “siccome assumo una quota di lavori inferiore a EUR 150.000, non debbo possedere attestazione-SOA”. Si richiama precedente giurisprudenza: «si finirebbe per ammettere che qualsiasi appalto di importo superiore a detta soglia possa essere eseguito da tante imprese non qualificate purché le stesse eseguano una quota di lavori inferiore ad euro 150.000,00, il tutto con una palese quanto illegittima elusione dell’obbligo di qualificazione prescritto dalla legge». Cfr. anche: La categoria scorporabile di importo superiore al 10% del totale d’appalto, ma inferiore a EUR 150.000 in un appalto da EUR 150.000 in su.

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