“È stato abrogato l’art. 12 del D.L 47/2014, quindi condivido la tesi che ora tutte le categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria. È evidente! Però non torna cha sia stato abrogato anche il subappalto qualificatorio. Quindi il subappalto qualificatorio non è stato abrogato, sennò uno dovrebbe possedere in proprio tutte le scorporabili e questo non va bene. Mannaggia al RUP! Per la scuola mi ha messo una OG 1 e una OS 6 e una OS 7, perché vuole che tutte le finiture siano eseguite da soggetti idoneamente qualificati. Non poteva mettere solo l’OG 1? Ma che cosa vuol dire “qualificazione obbligatoria”? Vuole dire che chi esegue la scorporabile, quale che lui sia, deve possedere attestazione-SOA. Figurati se il subappalto qualificatorio si poteva eliminare! Però certo, per una cosa l’art. 12 del D.L 47/2014 è abrogato e per un’altra no! Eh, ma io devo andare avanti. Cerco di ricapitolarmi le idee. “Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati”. “Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione”. Intanto è chiaro che non si tratta di requisiti di esecuzione, e niente non è. “L’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. “Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con contenuti diversi”. Quindi la SOA ci vuole sempre e per tutte le categorie. Oh, ecco, questo è un bel punto fermo! Ma adesso che faccio? L’OG 1 è di EUR 119.997, la OS 6 è di EUR 15.001 e la OS 7 di EUR 15.002. Cavoli, ma l’appalto è di EUR 150.000! E OS 6 e OS 7 superano il 10%. Se ora vale per le SIOS, il 10% varrà anche per le non-SIOS. Sono scorporabili, non c’è dubbio. E adesso che faccio? Qualificazione obbligatoria vuol dire che ci vuole la SOA. La SOA? Ma una volta non valeva che, se per le SIOS sotto i 150.000 non ci voleva la SOA, tanto più per le non-SIOS? Cavoli, ma c’è ancora quella norma o hanno abrogato anche quella? Cavoli, non c’è più, proprio con il nuovo codice. E adesso che faccio? Eh no! Io me ne frego e faccio come ha sempre detto l’ANAC. Per fortuna lei! Niente SOA, né per la prevalente, né per le scorporabili. Del resto apro al mercato e faccio tutto un articolo 28. Fittiziamente l’appalto è pari a EUR 150.000, in concreto sono sempre sotto, anche per la prevalente, dai! Grande! Per fortuna l’ANAC, veramente!”
P.S.
Ovviamente sulla "ragionevolezza" di questi ragionamenti non siamo d'accordo quasi per nulla. Ma qualcosa è proprio giusto.
