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Siccome non si «distingue più fra categorie a qualificazione obbligatoria e quelle a qualificazione non obbligatoria», si ha «la conseguenza che la qualificazione deve considerarsi necessaria per tutte le categorie di opere»

«Secondo una prima tesi, a seguito delle previsioni contenute nel decreto correttivo, devono considerarsi a qualificazione obbligatoria tutte le categorie di opere, sia generali che specializzate, per cui l’aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto (“necessario”)». Emerge un buon esempio di affermazione apodittica: ciò, che è evidente di per sé, non ha bisogno di dimostrazione.

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