La nuova disposizione, rispetto alla precedente, oltre a imporre la forma scritta del contratto a pena di nullità, nel contempo ha comunque mantenuto il richiamo all’obbligo di “specifica” indicazione delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Nel contratto sono state pertanto indicate le specifiche risorse materiali, oltre che le figure professionali, poste a disposizione dall’ausiliaria.
