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L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che attribuisce al giudice Amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi

Deve essere letto alla luce del principio generale secondo cui tale giurisdizione sussiste solo quando la p.A. mantiene una posizione di supremazia rispetto all’appaltatore. La sussistenza di una giurisdizione esclusiva non comporta, invero, l’automatica estromissione della giurisdizione ordinaria.

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